Art. 3.
(Contenuto minimo dello statuto).

      1. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.